Art. 3.

      1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

          «Art. 2622. - (Divulgazione di notizie sociali riservate). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater del citato testo unico, e successive modificazioni, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
      Il delitto è perseguibile d'ufficio».